Ordinanza dr. Serra 12.05.2013

 

- il nuovo incanto previsto dall’art. 587 c.p.c. ha la funzione fondamentale di tutelare gli interessi del debitore e dei creditori, e solo di riflesso può svolgere anche quella di salvaguardare l’aggiudicatario inadempiente;

- la finalità di chiudere celermente la procedura concorsuale è non solo legittima, ma doverosa;

- la svalutazione dell’azienda nel periodo successivo ad agosto è una prognosi ragionevole, posto che, sia che gli ordini si concentrino proprio nell’estate sia che si concentrino nel periodo immediatamente successivo, è verosimile che un’azienda “senza padrone” abbia meno probabilità di sviluppo di un’azienda i cui assetti proprietari sono stati definiti;

- la dichiarazione di Biagi Giancarlo (che ha per iscritto riferito che gli ordini si concentrano nei mesi di ottobre, novembre e dicembre) non ha particolare rilievo, posto che rappresenta la situazione commerciale di Assaloni s.r.l., e non quella della fallita Assaloni.com s.p.a.;

- non vi è prova che la previsione dell’infruttuosità di una seconda asta fosse irragionevole, non essendo stato dimostrato che gli operatori del settore fossero in quel periodo (l’invito a manifestare interesse è stato pubblicato su Il Sole 24 Ore venerdì 17 agosto, e la gara si è tenuta martedì 21 agosto) chiusi, mentre la partecipazione all’asta, oltre alle aggiudicatarie, di altri due competitori (Wimat e AEBI Schmidt Italia s.r.l.) lascia presumere il contrario;

- il prezzo di vendita (€ 3.820.000,00) non è certo “fuori mercato”, dal momento che tale somma, se pur ampiamente inferiore al risultato dell’asta (che le aggiudicatarie stesse, con il loro “ripensamento”, sembrano aver ritenuto eccessivo), è comunque superiore all’unica altra offerta ricevuta (quella di AEBi Schmidt Italia, di € 3.750.000,00).

6. Non può darsi rilievo all’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da Zaccaria, che ha negato di aver alcun impegno nei confronti del Fallimento, allegando che Mauro Zaccaria era un semplice consigliere della società e non aveva il potere di rappresentarla, perché ai sensi dell’art. 2475 bis c.c. gli amministratori della s.r.l. hanno la rappresentanza generale della società

II. Sul periculum

1. In primo luogo, occorre osservare che, come si desume dalla giurisprudenza in materia di revocatoria l’esistenza, tra più coobbligati in solido, di un soggetto il cui patrimonio offra adeguate garanzie di adempimento, non è sufficiente ad escludere l’interesse del creditore ad agire in via cautelare nei confronti degli altri, dal momento che l’obbligazione solidale si configura come una pluralità di rapporti autonomi ed il creditore ha facoltà di scegliere il condebitore cui richiedere l’integrale adempimento, con la conseguenza che la garanzia patrimoniale di cui all’art. 2740 c.c. grava sul patrimonio di ciascun debitore separatamente e per l’intero (cfr. Cass. 2623/87; 6486/11).

Non assumono pertanto rilievo, ai fini della presente decisione, le condizioni patrimoniali della società A. Zeta s.r.l., convenuta dal Fallimento nel giudizio di merito, ma non chiamata nel presente procedimento cautelare, e nemmeno la capacità complessiva delle due società resistenti.

2. Come noto, ai fini del sequestro è sufficiente anche il solo elemento oggettivo dell’incapacità patrimoniale del debitore rispetto all’entità del credito (cfr. Cass. 2139/98).

Nel bilancio al 31.12.2011 il “totale patrimonio netto” di Assaloni è di € 590.293 e quello di Zaccaria è di € 848.482, sicchè l’attivo, in ciascuna società, è inferiore al credito azionato.

Anche la qualità del patrimonio delle resistenti non depone in favore dell’adeguatezza della garanzia a disposizione del creditore.

I bilanci delle due società evidenziano infatti cospicue immobilizzazioni immateriali (€ 318.398 per Assaloni ed € 187.405 per Zaccaria), che mal assicurano concrete possibilità di soddisfacimento.

3. Non assume rilievo la circostanza che le sopra indicate condizioni patrimoniali delle società resistenti non siano successive al sorgere del credito, posto che la giurisprudenza richiamata sul punto da Zaccaria si riferisce alle obbligazioni contrattuali.

P.Q.M.

- visti gli artt. 669 bis s., 671 c.p.c., autorizza il sequestro conservativo sui beni mobili ed immobili, nonchè sui crediti, di Assaloni s.r.l. e di Zaccaria s.r.l. sino alla concorrenza di € 1.000.000,00;

- rimette le parti avanti il giudice del merito.

Si comunichi.

Bologna, 10 ottobre 2013

                           Il Giudice

                                        dott. Vittorio Serra

 

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